
Referendum Popolare - 18 aprile 1999
Testo del quesito referendario (scheda di colore giallo)
Elezione della Camera dei Deputati: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni
ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge
4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole ",comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti pi di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ",sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle
parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole:
"e delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i
quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di colIegamento
deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di
cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui
il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza
degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
pi liste, questi devono essere i medesimi in tutti collegi uninominali in
cui è suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con pi liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano
il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente
alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno
o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di
una lista o di pi liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in
ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si
tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro
le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione
delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive
ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le
liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati",
nonché alle parole: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole: "I'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature
nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "pi
di una lista di candidati né "; comma 7, limitatamente alle parole: "della
lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista o"; e
comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a
ciascuna lista";
Articolo 22, comrna 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste";
n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente
alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite
prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente
alle parole "e cancella dalIe liste i nomi"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella
i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;";
comma 2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle
parole: "e delle modificazioni da questo apportate alla lista";
comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole:
"e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché
alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente
alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e
le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art.
20", nonché alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei
candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole:
"e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni
lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre
copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione",
e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo
e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste",
nonché alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente
alle parole "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali"
e alle parole "Le schede per I'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale
riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente
le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle
liste e" e alle parole "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive",
nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale
e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole:
"e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato
o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le
schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda
valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle
parole "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni
di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali,
il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con
il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis:
"Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola
dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole:
"La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate
per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei
voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le
singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente
devono essere tenuti opportunamente distinte le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la
cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma
dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi
del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero
di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per
cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale
cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto;
qualora il candidato eletto sia collegato a pi liste di candidati, la detrazione
avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da
ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale
fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti
nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo,
alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti
conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna
lista è dato dalla parte intera dei quozienti cosÏ ottenuti;"; al n.
4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento
dei candidati con pi liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria
relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento"
e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto
del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché,
ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione
da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra
essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,",
alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ",
che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative
a pi liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si
procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra
elettorale pi elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate
ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne
dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi
dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista",
nonché alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una
lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di
cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?"