Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Testo del quesito referendario numero 2 (scheda di colore rosso)
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle 
      leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato 
      con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo 
      risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate 
      in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 
      20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
      
      Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione 
      dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 
      77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 
      4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto 
      tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
      
      Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: 
      "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole 
      ",comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione 
      dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante 
      il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei 
      candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi 
      attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento 
      all'unità superiore.";
      
      Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste 
      di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; 
      comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente 
      alle parole: ",sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali 
      sia che si riferiscano a liste,"; 
      
      Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle 
      parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e 
      delle liste"; 
      
      Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della 
      lista dei candidati"; 
      
      Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali 
      si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono 
      con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve 
      essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui 
      all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui 
      il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza 
      degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con 
      più liste, questi devono essere i medesimi in tutti collegi uninominali 
      in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più 
      liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica 
      il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome 
      sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché 
      la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 
      77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato 
      nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate 
      per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di 
      cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio 
      centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed 
      accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il 
      mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore 
      successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio 
      centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; 
      
      Articolo 18-bis;
      
      Articolo 19; 
      
      Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste 
      dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati 
      o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "alle 
      candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione 
      di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 
      3, limitatamente alle parole: "I'iscrizione nelle liste elettorali della 
      circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, 
      limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni 
      si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente 
      alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente 
      alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista 
      o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati 
      deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due 
      supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
      
      Articolo 21,  comma 2, limitatamente alle parole: "e della 
      lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
      
      Articolo 22, comrna 1, limitatamente alle parole: "e delle 
      liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 
      2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: 
      "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti 
      un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 
      18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole 
      "e cancella dalIe liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella 
      dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra 
      lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle 
      parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo 
      apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste 
      contestate o modificate"; 
      
      Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di 
      lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: 
      "e di lista"; 
      
      Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: 
      "e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché 
      alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto 
      delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole: 
      "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente 
      alle parole: "e delle liste";
      
      Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 
      20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle 
      parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: 
      "e di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; 
      
      Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di 
      ogni lista di candidati"; 
      
      Articolo 30,  comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: 
      "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", 
      e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
      
      Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di 
      tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", 
      alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole: 
      "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole "per l'elezione 
      dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per I'attribuzione 
      dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno 
      l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi 
      spazi."; 
      
      Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di 
      lista"; 
      
      Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle 
      liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; 
      
      Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di 
      lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente 
      le liste dei candidati nonché"; 
      
      Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti 
      sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi 
      uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi 
      in ragione proporzionale."; 
      
      Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle 
      liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; 
      
      Articolo 53,  comma 1, limitatamente alle parole: "di lista 
      e"; 
      
      Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", 
      nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale 
      e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi 
      in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione 
      del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda 
      per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo 
      contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati 
      corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai 
      commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione 
      del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della 
      lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; 
      
      Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida 
      per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole "per 
      l'elezione del candidato nel collegio uninominale"; 
      
      Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: 
      "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive"; 
      
      
      Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione 
      del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni 
      di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, 
      il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione 
      dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio 
      estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per 
      l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. 
      Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito 
      il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con 
      il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il 
      segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone 
      le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla 
      quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene 
      alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso 
      il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione 
      si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del 
      candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta 
      della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
      
      Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: 
      "dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole 
      liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; 
      
      Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente 
      devono essere tenuti opportunamente distinte le schede per l'elezione del 
      candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai 
      fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente 
      alle parole: "e di lista"; 
      
      Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di 
      lista"; 
      
      Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle 
      liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o"; 
      
      Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle 
      liste"; 
      
      Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina 
      la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla 
      somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali 
      della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, 
      ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero 
      di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo 
      per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque 
      per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché 
      tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato 
      eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, 
      la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti 
      ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. 
      A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei 
      voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste 
      collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione 
      del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero 
      complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei 
      voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti 
      cosÏ ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi 
      dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In 
      caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a 
      far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato 
      dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale, 
      a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di 
      ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), 
      il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi 
      ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista."; 
      
      Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle 
      liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste 
      dei candidati"; 
      
      Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di 
      lista"; 
      
      Articolo 83;
      
      Articolo 84,  comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente 
      dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale 
      nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, 
      nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi 
      nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra 
      essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 
      1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. 
      Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,", 
      alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino 
      già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate 
      con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione 
      degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, 
      al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto 
      periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente 
      dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale 
      nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 
      4), ultimo periodo."; 
      
      Articolo 85;
      
      Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella 
      lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista 
      abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui 
      all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?" 

 
  
 
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