
Referendum Popolare 21 Maggio 2000
Testo del quesito referendario numero 2 (scheda di colore rosso)
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate
in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma
4, limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto
tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole:
"per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole
",comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante
il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei
candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi
attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento
all'unità superiore.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste
di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni";
comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole: ",sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali
sia che si riferiscano a liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle
parole: "e delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e
delle liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali
si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono
con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve
essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui
all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui
il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza
degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
più liste, questi devono essere i medesimi in tutti collegi uninominali
in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più
liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica
il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome
sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché
la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo
77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato
nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio
centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed
accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il
mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore
successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio
centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste
dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei candidati
o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché alle parole: "alle
candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione
di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma
3, limitatamente alle parole: "I'iscrizione nelle liste elettorali della
circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali,"; comma 5,
limitatamente alle parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6, limitatamente
alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma 7, limitatamente
alle parole: "della lista dei candidati o", nonché alle parole: "la lista
o"; e comma 8: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati
deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due
supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della
lista dei candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo 22, comrna 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole:
"e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste contenenti
un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art.
18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole
"e cancella dalIe liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole: "e cancella
dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista già presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo
apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e delle liste
contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di
lista"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole:
"e di lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole:
"e delle liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonché
alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto
delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle parole:
"di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e delle liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art.
20", nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole:
"e di lista", nonché alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di
ogni lista di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole:
"e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione",
e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di
tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole:
"nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole "per l'elezione
dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole "Le schede per I'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno
l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi
spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di
lista"; comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente
le liste dei candidati nonché";
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi
uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle
liste e" e alle parole "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista
e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive",
nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale
e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda
per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati
corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai
commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida
per la scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole:
"e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola: "rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni
di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali,
il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con
il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il
segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone
le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole: "La disposizione
si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole:
"dei voti di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente
devono essere tenuti opportunamente distinte le schede per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente
alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di
lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste"; comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina
la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto,
ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero
di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo
per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque
per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché
tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati,
la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti
ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei
voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste
collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione
del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei
voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti
cosÏ ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In
caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato
dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'ufficio centrale nazionale,
a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2),
il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi
ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di
lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale
nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti,
nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra
essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero
1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati,",
alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle parole: ", che non risultino
già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate
con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione
degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora,
al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto
periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero
4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella
lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?"