

Presentazione delle nomine dei rapppresentanti di lista
Come previsto dalle apposite disposizioni (art. 16 Legge 537/1990) la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste presso i seggi elettorali.
Per ciascun seggio può essere designato un rappresentante titolare ed un rappresentante supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale di sezione, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Si rinvia alle istruzioni di presentazione delle candidature (capitolo 7, pagine 32 e seguenti) rese disponibili sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno per le modalità specifiche di designazione dei rappresentanti di lista, da seguire.
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali (pdf - 7 Mb) dal sito del Ministero dell'Interno.
Modalità di presentazione dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista
La designazione dei rappresentanti di lista può essere fatta:- per scritto con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990 (ad esempio: notai, giudici di pace, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, segretari comunali, funzionari incaricati dal Sindaco) entro il giovedì che precede l'elezione al Segretario generale del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.
Se la designazione avviene tramite autorizzazione del delegato, l'atto di autorizzazione alla designazione deve essere prodotto in originale con firma autenticata. - tramite Posta Elettronica Certificata, al Segretario del Comune entro il giovedì che precede l'elezione. Nell'oggetto della PEC deve essere indicato "DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA".
Le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti di designazione sono firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. - ai singoli presidenti di seggio esclusivamente in formato cartaceo, e con firma autenticata, il sabato pomeriggio (durante le operazioni di autenticazione delle schede) o la domenica mattina purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.
L'atto di designazione dovrà essere prodotto in originale al Presidente di seggio; potrà essere prodotto in fotocopia l'atto di autorizzazione alla designazione, fermo restando che l'originale di tale ultimo atto deve avere la firma autenticata ai sensi di legge.
La segreteria del comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Soggetti che possono designare i rappresentati di lista
Alla designazione possono provvedere:- i delegati espressamente individuati allo scopo nella dichiarazione di presentazione della lista;
- le persone autorizzate dai delegati di cui al precedente punto, munite di autorizzazione in forma autentica, cioè con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Giorni e orari in cui presentare le nomine dei rappresentati di lista ai rispettivi comuni
Segretario Generale, Palazzo comunale - via Cancellieri 4 - Poggio a Caiano
055 8701203
- a mano entro giovedì 11 maggio (orari apertura uffici comunali);
- tramite PEC all'indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it entro giovedì 11 maggio.