
Quesito 4
Limite alla ricerca clinica e
sperimentale sugli embrioni - Abrogazione del divieto
"Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 4, comma 3: "E' vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo";
Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3";
Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza ai fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"?"