Normativa sull'elezione del Sindaco, del Presidente della Provincia e attribuzione dei seggi
Di seguito, alcuni articoli di riferimento estrapolati dal sito del Ministero dell'Interno, per rendere più semplice la comprensione della ripartizione dei seggi per il Consiglio comunale e per il Consiglio provinciale.
- Come si elegge il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Come si elegge il Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
- Come si elegge il Presidente della Provincia
- Come si attribuiscono i seggi al Consiglio provinciale
Come si elegge il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(art. 72, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L'elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura,
il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione
ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
È eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun
candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di
sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i
candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo
turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento
con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai
delegati delle liste interessate.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior
numero di voti.
Come si elegge il Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(art. 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L'attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.
Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni
successive (metodo d'Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3... la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così
ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso
appartenenti, compresi nella graduatoria.
Se un candidato alla carica di Sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che 9 nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati
consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti
complessivamente al gruppo di liste collegate.
Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati
che precedono nell'ordine di lista.
Come si elegge il Presidente della Provincia
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L'elezione del Presidente della Provincia è contestuale a quella del Consiglio provinciale.
Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
È eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età.
Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Come si attribuiscono i seggi al Consiglio provinciale
(art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L'elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.
Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
A ciascun gruppo o coalizione di gruppi i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d'Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi, tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presidente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d'Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati.
Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età.

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