Cos'è il ballottaggio
Come si vota
Informazioni su come si vota per il ballottaggio e fac-simile di scheda
Nel caso in cui nessun candidato, a Sindaco o Presidente della Provincia, abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1) al primo turno elettorale, si procede ad un secondo turno di votazione o ballottaggio.
Vengono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
Per i candidati ammessi rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Tuttavia essi hanno la facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste.
Al secondo turno è proclamato eletto, Sindaco o Presidente della Provincia, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Riferimenti normativi
Come si elegge il Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(art. 72, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Come si elegge il Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(art. 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Come si elegge il Presidente della Provincia
(art. 74, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Come si attribuiscono i seggi al Consiglio provinciale
(art. 75, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

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